Dematerializzazione registri vinicoli - Software Hardware Web Cloud Fattura Elettronica

Vai ai contenuti

Menu principale:

SOFTWARE DEMATERIALIZZAZIONE REGISTRI VINICOLI
INSERIMENTO DATI - GESTIONE E INVIO - S.I.A.N.

Si informa che, con Decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015, sono state adottate le disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1 – bis, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Ad esclusione dei soggetti elencati all’art. 2, paragrafo 4, del provvedimento adottato, a partire dal 1° gennaio 2016, chi detiene per l’attività imprenditoriale agricola o commerciale un prodotto vitivinicolo è obbligato alla tenuta del Registro telematico ed alla registrazione delle operazioni effettuate. Fino al 31 dicembre 2015, gli operatori possono utilizzare il Registro telematico in via sperimentale.

Il predetto Registro telematico è tenuto in formato elettronico nell’ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). In caso di malfunzionamento dello stesso, è esclusa la responsabilità dell’operatore per eventuali ritardi nella registrazione delle operazioni nel registro telematico.

Per quanto riguarda i termini di registrazione, si rende noto che le cantine associate dotate di sistemi di contabilità computerizzata possono immettere nel registro telematico i dati relativi alle registrazioni entro 30 giorni dalla loro effettuazione, fatta eccezione per:

- Le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico, da iscrivere preventivamente alla loro effettuazione, nei casi in cui è stata inviata la dichiarazione preventiva valida per più operazioni priva di ora e data d’inizio di ciascuna operazione, oppure immediatamente dopo la loro effettuazione, nei casi in cui viene inviata una dichiarazione preventiva per ogni operazione;

- Le operazioni aventi per oggetto la produzione e la detenzione di mosti e/o vini con titolo alcolometrico totale inferiore a 8 per cento in volume non denaturati, da iscrivere il giorno successivo l’ottenimento del prodotto;

- Le spedizioni relative ad uno stesso prodotto vitivinicolo confezionato in recipienti fino a 5 litri, da registrare con periodicità mensile.


La possibilità di avvalersi di 30 giorni di tempo per effettuare le predette registrazioni è condizionata dalla possibilità per l’ICQRF di verificare, tramite la contabilità computerizzata del soggetto controllato ed i documenti giustificativi presenti nel deposito o nello stabilimento in cui ha luogo la visita ispettiva, le operazioni e le giacenze non ancora annotate sul Registro telematico.

Si segnala, inoltre, quanto previsto dall’art. 5, comma 6, secondo cui al fine di evitare disallineamenti nel sistema di registrazione, qualora i termini di due o più operazioni correlate siano diversi, si applica il termine più breve a tutte le operazioni.

Si precisa, infine, che le specifiche tecniche per la tenuta del Registro telematico e per l’utilizzo dei servizi connessi saranno adottate con un provvedimento di prossima emanazione.

 
 

FUNZIONALITA'

 
 
 
 
 

OUR SOFTWARE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2015 Oggetti Informatici

 
Torna ai contenuti | Torna al menu